Art. 9.

      1. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case da gioco in attività aventi sede nei comuni di Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
      2. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.